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I SCIAMMIADI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE
Via G.Marconi, 20 - 28010 Pisano (NO)
S T A T U T O
(Ai sensi del D.Lgs.vo 4.12.1997 N. 460)
ART. 1- DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita la Associazione Culturale non riconosciuta “I SCIAMMIADI”.
La Associazione Culturale è retta dal presente Statuto.
L'Associazione Culturale ha sede legale in Pisano (NO) via G. Marconi, 20, con delibera dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie, operative e/o sezioni staccate anche domiciliandole presso i soci, anche all’estero.
ART. 2 - DURATA
L'Associazione ha durata illimitata.
ART. 3 - OGGETTO SOCIALE
L'Associazione Culturale è apartitica e senza fini di lucro, persegue lo scopo di mantenere la cultura, le tradizioni della lingua, gli usi e costumi, i prodotti tipici dei villaggi agricoli di San Basilio, Badiavecchia e Vallancazza (ME); nonché a promuovere tutte le iniziative atte a tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e ambientale; nonché a promuovere e organizzare, anche in collaborazione con organi pubblici, iniziative quali convegni, escursioni, spettacoli, mostre, festeggiamenti, manifestazioni ludico-sportive, gastronomiche; nonché iniziative di soliderarietà sociale e/o assistenziale, beneficienza.
L'Associazione a tal fine potrà :
-
Partecipare alla costituzione di consorzi o organismi consortili, che abbiano finalità compatibili e funzionali al raggiungimento degli scopi sopra descritti.
ART. 4 – SOCI
SOCI FONDATORI
SALVATORE BARTUCCIOTTO
GIUSEPPINA BARTOLOTTA
NUNZIA BAELI
GIUSEPPE AURIGA
GIORGIO TRUSCELLO
SOCI ORDINARI:
Possono aderire all'Associazione tutte le persone maggiorenni .
Tali adesioni non sono ritenute esclusive, lasciando quindi, ampia libertà ai soci di aderire anche ad altre organizzazioni.
La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo che deciderà insindacabilmente sull'ammissione stessa anche in conformità a eventuali appositi regolamenti.
Le adesioni comportano il pagamento della tessera annuale o pluriennale il cui importo potrà essere diverso e in ogni modo determinato con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Eventuali contributi non deliberati sono da intendersi esclusivamente volontari.
SOCI SOSTENITORI – Sono da considerarsi soci sostenitori tutti coloro che sostengono l’idea ed il progetto associativo. I Soci Sostenitori verseranno quote volontarie diverse dai Soci Ordinari, non hanno diritto di voto, ma possono utilizzare le strutture ed i servizi dell’associazione culturale.
ART. 5 - OBBLIGHI DEI SOCI
L'adesione si manifesta mediante la sottoscrizione della domanda di adesione ed il versamento della quota associativa nei tempi e modi che saranno definiti dal Consiglio Direttivo.
La quota è sempre intrasmissibile ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo 4/12/1997 n. 460 ad eccezione dei trasferimanti a causa di morte e non è rivalutabile.
L'adesione obbliga il socio all'osservanza del regolamento e delle norme previste dal presente statuto e delle deliberazioni degli Organi Statutari, ed è vincolante fino alla scadenza .
Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi e nelle strutture dell’organizzazione, sono gratuite.
L'adesione si dovrà intendere disdetta a tutti gli effetti quando il socio, di propria iniziativa, dia comunicazione scritta di recesso entro un mese prima della scadenza annuale. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporterà l'obbligo del pagamento della quota associativa anche per l'anno seguente.
ART. 6 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Il vincolo associativo cessa per decesso, recesso, decadenza od esclusione del Socio.
Il recesso avviene su comunicazione del socio inviata a mezzo lettera o fax al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del Socio ove vengono meno i requisiti previsti dallo Statuto:
a) mancato adempimento di uno o più obblighi assunti verso l'Associazione, ivi incluso il pagamento dei contributi previsti;
b) comportamento immorale;
c) l'inosservanza delle norme statutarie, del Regolamento interno e delle delibere degli organi sociali.
ART. 7 - PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è costituito da:
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quote sociali, deliberate e/o volontarie, canoni suppletivi e/o straordinari;
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beni mobili, immobili e valori, che per acquisti, lasciti, donazioni divengano proprietà dell’Associazione;
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speciali riserve o accantonamenti di somme;
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ogni altro accantonamento costituito, a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
-
contributi da Enti Pubblici e/o privati che, a qualsiasi titolo pervengono all'Associazione nonché da eventuali eccedenze attive della gestione precedente.
-
Divieto di distribuzione anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o per opere di beneficenza non a soci.
ART. 8 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio da compilare con criteri di oculata prudenza.
Gli eventuali avanzi netti di gestione - pagato quindi ogni costo di esercizio - risultanti dal rendiconto - saranno così destinati:
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una quota non inferiore al 10% al fondo di riserva ordinaria;
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alla riserva straordinaria e ai fondi di accantonamento per opere di beneficienza su delibera dell'assemblea;
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il rimanente a patrimonio sociale.
Sussiste comunque il divieto di distribuzione di utili, fondi, riserve di capitale così come previsto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo 4.12.1997 n. 460.
ART. 9 - ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali dell'Associazione sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
C) il Collegio Sindacale;
D) iL COLLEGIO PROBIVIRI;
ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea dei Soci Ordinari, sia ordinaria sia straordinaria è convocata, dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, che dovrà essere affisso in modo visibile nella sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza od essere inviato o recapitato, entro lo stesso termine, ai soci.
Hanno diritto di voto i Soci Ordinari, che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel versamento delle quote sociali annuali.
Ciascun Socio Ordinario non può rappresentare con delega, più di tre Soci Ordinari.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che sarà assistito dal Segretario.
Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o Notaio.
ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti e dei rappresentati per delega.
L'assemblea ordinaria:
-
approva il rendiconto consuntivo e il preventivo per l’anno successivo;
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elegge i componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale;
-
delibera sui programmi e fatti gestionali relativi alla gestione della Associazione;
L'Assemblea Ordinaria è convocata ogni anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
Tale assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci, con indicazione degli argomenti da trattare.
L'Assemblea Straordinaria:
Delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla nomina del liquidatore e/o liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri.
ART. 12- CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri, nominati dall'Assemblea dei Soci Ordinari. Possono assumere la carica di consigliere: i soci ordinari che hanno attinenza con i 5 (cinque) quartieri, cioè “Ruggiu”, ”Casicacciulla”, ”Ruccazza”, ”Casimorte” “(Bativecchia e Vallancazza sono considerati un quartiere)” e comunque devono essere rappresentati tutti i cinque quartieri e sono dispensati dal prestare cauzione.
I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea dei Soci Ordinari e durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo:
-
nomina per cooptazione, altri membri in sostituzione e/o integrazione dei Consiglieri nominati, dimissionari, decaduti o decadenti per il periodo di carica residuo.
-
nomina propri rappresentanti presso enti, istituzioni e commissioni a vario carattere.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario.
Se nel corso dell'esercizio sociale viene a mancare un Consigliere si applicherà l'art. 2386 C.C..
E' in facoltà del Consiglio direttivo integrarsi in qualunque momento fino al numero di nove componenti, senza delibera dell'Assemblea dei Soci Ordinari.
I membri così nominati scadranno con gli altri Consiglieri in carica.
ART. 13- POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea di Soci Ordinari.
Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione compresi quelli di provvedere all'acquisto e alla trasformazione di beni immobili, alla loro eventuale alienazione o all'affitto in tutto o in parte, all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e tutte le maggiori facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario, tra cui quelli di assumere personale di concetto o d'ordine, di valersi dell'opera di esperti e di stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle persone a ciò incaricate.
Pertanto il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi della Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.
In particolare il Consiglio Direttivo:
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procede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci Ordinari ed all'esecuzione delle sue delibere;
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delibera sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sull'esclusione dei Soci;
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predispone il rendiconto consuntivo e preventivo che sottopone all'assemblea;
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decide sulla gestione economica e patrimoniale dell’ Associazione;
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delibera l'ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche;
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determina il programma di attività della Associazione;
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nomina comitati, commissioni tecniche e gruppi di studio;
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compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
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stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale;
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delega in parte le sue funzioni a uno o più componenti;
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delibera l’apertura di sedi secondarie;
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delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
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delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
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delibera le metodologie di compenso e/o di stipendio, nonché i criteri di rimborso spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, che potranno anche essere forfetizzati in toto od in parte per gli incarichi di: Presidente, Vice Presidente.
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delibera il rimborso spese dei Consiglieri e delle Commissioni di studio e lavoro;
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delibera i rimborsi del Collegio Sindacale;
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controlla la gestione finanziaria dell’Associazione;
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compie, infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell' Associazione esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea dei soci ordinari.
ART. 14- RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi l'opportunità.
Il Consiglio deve altresì essere convocato dal Presidente quando ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Consiglieri.
L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere recapitato, salvo casi d'urgenza, almeno tre giorni prima, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco effettivo. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta di presenti.
Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica.
Se uno o più amministratori, relativamente ad una determinata operazione hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applicherà l'articolo 2391 del C.C..
Il Segretario dell'Associazione potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e avrà veste consultiva, qualora non ricopra la carica anche di consigliere.
ART. 15 - COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, che nomina anche il Presidente.
I Sindaci durano in carica per quattro esercizi sociali e sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la corrispondenza delle spese documentate e/o giustificate e constata la regolare tenuta della corrispondenza del rendiconto annuale alle risultanze contabili. Si riunisce almeno ogni anno, redigendo all'uopo un verbale, da trascriversi nell'apposito libro delle deliberazioni del Collegio sindacale stesso. Le riunioni possono anche svolgersi in videoconferenza.
I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.
I Sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei soci.
ART. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, scelti anche tra non soci, nominati dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
I membri eleggeranno, nel loro ambito, il Presidente del Collegio.
Il Collegio ha la stessa scadenza del consiglio direttivo che l’ha nominato.
Il Collegio delibera a maggioranza di voti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell'esercizio si provvede alla sostituzione .
Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di tutte le controversie tra Soci e Associazione che insorgono in sede di svolgimento del rapporto sociale.
I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e non impugnabili.
Le riunioni possono anche svolgersi in videoconferenza.
ART. 17 RENDICONTO D’ESERCIZIO - LIBRI SOCIALI -
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
L'organo amministrativo provvede entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio alla compilazione del rendiconto consuntivo e preventivo per l’anno seguente, corredandolo di una relazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo 4/12/1997 n. 460 e secondo le disposizioni statutarie.
Per la formazione del rendiconto devono essere osservate le disposizioni di legge e del D.Lgs.vo 4/12/1997 n. 460.I libri dell'associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le Associazioni senza scopo di lucro.
ART. 18 LO SCIOGLIMENTO
In caso di liquidazione e/o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria nominerà il/i liquidatore/i con l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996 n°662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge nonché ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo 4/12/1997 n. 460.
ART. 19 NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile e da ogni altra normativa in materia.